Ultimo aggiornamento 17 Dicembre 2021 - 13:38
Gen 22, 2014 Redazione Attualità 0
Olivicoltori, frantoi aziendali, sansifici e commercianti di olive. Tutti dovranno tenere un registro online di entrata e uscita per ogni categoria di olio.
Sono gli obblighi derivanti dall’entrata in vigore dal primo gennaio 2014 del regolamento comunitario 299/2013, recepito con un decreto ministeriale in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e a cui la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera il 19 dicembre scorso.
Dopo il via libera, il Ministero delle politiche agricole e forestali ha subito diramato una circolare, datata 20 dicembre, che ricorda i nuovi obblighi ma anche l’eliminazione delle esenzioni previsto dal decreto ministeriale 8077/2009, per olivicoltori e frantoi aziendali.
Quel decreto, ormai finito in soffitta, all’articolo 7 comma 3,infatti, escludeva dall’obbligo del registro telematico di carico e scarico “gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purché ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi”.
Le nuove norme invece specificano che “l’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico riguarderà anche gli olivicoltori che detengono olio sfuso a fini commerciali, anche se proveniente dalle proprie olive”. E lo stesso vale anche per gli imbottigliatori. Anche il contadino titolare di una piccola azienda agricola è tenuto a registrarsi e ad inserire i dati relativi all’olio commercializzato.
Nello specifico sono tenuti a iscriversi al portale Sian (il sistema informativo unificato di servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea) ed effettuare le annotazioni di carico e scarico (entro sei giorni dall’effettuazione dell’operazione) tutti gli olivicoltori che commercializzano olio d’oliva e quelli che producono più di 200 kg all’anno di olio d’oliva, soglia considerata di autoconsumo.
Per gli olivicoltori con una produzione inferiore ai 500 kg all’anno le registrazioni si potranno tenere in forma semplificata, con le annotazioni che potranno essere effettuate entro il 10 del mese successivo a quello dell’operazione. Unici esclusi dall’obbligo di tenere il registro telematico sono i detentori di oli non destinati all’alimentazione, di quelli destinati all’autoconsumo e di quelli preconfezionati ed etichettati.
Per tutti gli altri soggetti coinvolti, frantoi, imprese di condizionamento, sansifici, raffinerie e commercianti d’olive, vale l’obbligo di registrazione al portale Sian. La ratio della norma è chiara: la completa tracciabilità di ogni litro d’olio d’oliva commercializzato. Per conoscere le modalità di iscrizione al portale e le scadenze previste vai all’articolo dettagliato.
La Redazione
Ott 13, 2021 0
Mar 03, 2021 0
Gen 13, 2021 0
Dic 21, 2020 0
Nov 12, 2021 0
Nov 08, 2021 0
Ott 31, 2021 0
Set 19, 2021 0
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.