Ultimo aggiornamento 17 Dicembre 2021 - 13:38
Mar 13, 2012 Redazione Il caso 0
Nessun punto sarà tolto agli insegnanti iscritti nelle graduatorie con un’abilitazione diversa dalla SSIS. Lo ribadisce il Tribunale di Foggia che ha respinto il ricorso presentato da un insegnante che è in possesso di quell’abilitazione.
Quella pronunciata dal Tribunale dauno è una sentenza destinata a fare storia in materia perché per la prima volta in Italia si dà ragione alla parte resistente non in possesso dell’abilitazione della Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario. E in particolar modo si ricorda come la giurisdizione in materia non spetti più al Tar, ma al Tribunale ordinario in funzione del giudice del lavoro.
Tutto è emerso perché a un insegnante non di ruolo, finito nella terza fascia delle graduatorie provinciali di Foggia, “provvisto” dell’abilitazione SSIS, non sono andati giù i 6 punti in più riconosciuti a insegnanti senza abilitazione SSIS. Del resto a causa di quei punti, la sua posizione in graduatoria è slittata al di sotto di alcuni di questi docenti. Da qui il suo ricorso con oggetto l’impugnazione della graduatoria e con la richiesta di decurtazione dei 6 punti aggiuntivi attribuiti ai contro interessati.
Secondo il ricorrente la tabella di valutazione dei titoli della terza fascia delle graduatorie di esaurimento del personale docente ed educativo delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado (allegata al D.M. 12.05.2011, n. 44) sarebbe illegittima nella parte in cui riconosce il punteggio aggiuntivo di 6 punti ai possessori di abilitazioni diverse da quella conseguita presso la SSIS, perché in contrasto con le disposizioni di legge che disciplinano il punteggio per questo tipo di abilitazione.
Di tutt’altro avviso invece il Tribunale di Foggia che, in funzione del Giudice del lavoro, nella persona del dott. Salvatore Casiello, ha fatto notare che quella tabella (D.M. 12.05.2011) è in completa sintonia con le norme richiamate dallo stesso ricorrente. In particolare l’art. 8 del D.M 4 giugno 2001 n. 268, che riconosce a coloro che abbiano conseguito l’abilitazione presso la SSIS, ai fini dell’insegnamento nelle graduatorie permanenti “un punteggio aggiuntivo …pari a trenta punti” (24 e 6, n.d.r), è la prima norma che quantifica detto punteggio in termini quantitativi, in trenta punti appunto, ma né questa norma, né le altre richiamate, impongono che ai titolarti di altre abilitazioni non debba essere attribuito alcun punteggio aggiuntivo inferiore a trenta punti.
Insomma secondo il Tribunale il D.M. 12.05.2011 n 44, che secondo il ricorrente dovrebbe essere disapplicato, non solo non contrasta con alcuna legge, ma riproduce il testo della tabella approvata con l’art. 1 D.L. 2004/97, convertito in L. 2004/143 e dunque avente forza di legge. Non solo, anche se fosse in contrasto con le norme di pari livello precedenti, prevarrebbe perché entrata in vigore successivamente.
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La Redazione
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