Ultimo aggiornamento 17 Dicembre 2021 - 13:38
Mar 10, 2020 Redazione Il resto dell'Italia 0
Misure da zone rossa estese a tutta il Paese. Resta il pericolo dell’autocertificazione per gli spostamenti dalle aree a rischio. Scuole chiuse fino al 3 aprile. Oltre 1600 contagi al giorno
E’ un annuncio storico e allo stesso tempo drammatico quello che ieri sera il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha fatto nella sala stampa di Palazzo Chigi, scegliendo questa volta la strada della massima prudenza per evitare il pasticcio di sabato scorso, quando il decreto che blindava la Lombardia finì sui cellulari di mezza Italia, innescando l’esodo delle persone verso il Sud Italia.
“Abbiamo adottato una nuova decisione che si basa su un presupposto: tempo non ce n’è” ha detto Conte. “I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e ahimè anche delle persone decedute. La nostre abitudini quindi vanno cambiate. Vanno cambiate ora. Ho deciso di adottare subito misure ancora più stringenti, più forti”.
“Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare come ‘io resto a casa’. Non ci sarà più una zona rossa nella penisola. Ci sarà l’italia zona protetta” ha aggiunto il Premier.
Come già oggi in Lombardia e in altre 14 province del Nord e Centro Nord, sono vietati gli spostamenti delle persone se non per comprovati motivi di salute, di necessità o di lavoro. “Sono pienamente consapevole della gravità e della responsabilità”ha spiegato Conte. “Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. E’ il momento della responsabilità e tutti l’abbiamo. Voi cittadini tutti con me. La decisione giusta oggi è di restare a casa. Il futuro nostro è nelle nostre mani”.
E’ prevista l’autocertificazione per giustificare degli spostamenti, “ma – ha precisato Conte – se ci fosse una autocertificazione non veritiera ci sarebbe un reato”.
Non c’è una limitazione dei trasporti pubblici, come ha sottolineato Conte, “per garantire la continuità del sistema produttivo e consentire alle persone di andare a lavorare”.
Le nuove misure, che diventano operative oggi con efficacia fino al 3 aprile 202o, e di cui il premier ha informato il Quirinale e le opposizioni, riguardano anche scuole e manifestazioni sportive: in tutta Italia gli istituti rimarranno chiusi fino al 3 aprile. Gli eventi sportivi non proseguiranno, si ferma quindi anche il campionato di Serie A.
Si aggiunge anche il divieto degli assembramenti all’aperto e in locali aperti al pubblico. In tutta Italia, bar e ristoranti chiuderanno alle 18.
Ma cosa significa che l’Italia intera è in zona rossa? Cosa si potrà fare e cosa invece no?
– Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché’ all’interno degli stessi territori. Sono consentiti spostamenti solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Quando si esce dal proprio comune di residenza, bisognerà essere in possesso di una autocertificazione che attesti il perché si è usciti di casa.
– Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di restare a casa e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
– Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
– Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché’ delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
– Si raccomanda ai datori di lavoro, sia nel settore pubblico sia nel privato, di attuare misure di congedo ordinario e ferie. E’ fortemente consigliato il lavoro da casa (smart-working).
– Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
– Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
– Sono chiusi asili nidi, scuole di ogni ordine e grado e Università.
– Sono sospese le Messe e tutte le cerimonie religiose, compresi funerali e matrimoni. I luoghi di culto potranno rimanere aperti solo adottando le misure atte a garantire che non si registri un assembramento di persone.
– Sono chiusi i musei e tutti i luoghi di cultura.
– Sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità’ telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità’ a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro .
– Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità’ del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività’ in caso di violazione.
– Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità’ contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità’ di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività’ in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
– Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché’ del personale le cui attivita’ siano necessarie a gestire le attività’ richieste dalle unita’ di crisi costituite a livello regionale.
– Sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, ed evitando assembramenti.
– Esercizi commerciali aperti solo dal lunedì al venerdì e con regole ben precise. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
– La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
– Sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi.
– Sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Le sanzioni per chi non rispetta le regole. Il mancato rispetto delle regole previsto dal decreto legge comporterà una violazione dell’articolo 650 del codice penale. Possibili fino a tre mesi di carcere e un’ammenda fino a 206 euro.
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