Ultimo aggiornamento 17 Dicembre 2021 - 13:38
Mag 05, 2018 Redazione Attualità 0
La Guardia Costiera ha emanato dettagliate disposizioni in materia di “disciplina della navigazione in prossimità della costa” e di “sicurezza balneare”
Con la stagione balneare alle porte è tempo di conoscere le nuove norme per la sicurezza balneare. La Guardia Costiera, nell’ottica di assicurare anche per la prossima estate una stagione sicura per gli utenti delle spiagge e del mare pugliesi, ha emanato dettagliate disposizioni in materia di “disciplina della navigazione in prossimità della costa” e di “sicurezza balneare”, scaturite a seguito di numerosi incontri tematici avuti nei mesi scorsi con i rappresentanti della Regione Puglia, e delle Associazioni di categoria degli operatori del settore balneare.
L’attività di approfondimento condivisa con le amministrazioni interessate alla gestione del litorale pugliese, ha portato quindi all’emanazione delle Ordinanze n. 05/18 e n.06/18 rispettivamente in data 26/04/2018 e 30/04/2018 aprile u.s. riguardanti il Compartimento Marittimo di Manfredonia, fino al Comune di Chieuti a Nord e Zapponeta a Sud (per la disciplina della navigazione in prossimità della costa), ed il Circondario marittimo relativamente al litorale dei Comuni di Zapponeta, Manfredonia, Monte S. Angelo e Mattinata (per la sicurezza balneare).
Le ordinanze possono essere consultate sul sito http://www.guardiacostiera.gov.it al seguente link http://www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia/ordinanze-e-avvisi.
La Direzione Marittima di Bari, la cui competenza si estende su tutta la costa pugliese, ha predisposto e condiviso con le Capitanerie di porto dipendenti un’ordinanza balneare sostanzialmente identica dal Gargano al Salento, tranne alcune eccezioni dovute alle particolari caratteristiche morfologiche di specifici tratti di costa. In questo modo turisti, bagnanti e diportisti non saranno disorientati da regole e limiti che in passato mutavano da una provincia all’altra.
Le maggiori novità di quest’anno sono:
indicazione del limite delle acque sicure fissato ad una profondità di maggior sicurezza (metri 1,30), per tutelare in tal modo i più piccoli ed i meno esperti nel nuoto;
altezza della postazione di salvataggio fissata ad almeno metri 1,60 da terra ed ubicata tra la prima fila di ombrelloni e la battigia, per consentire all’assistente bagnante di avere costantemente una visuale più ampia del tratto di mare da vigilare e aumentare quindi il gradiente di sicurezza;
obbligo a carico dei concessionari degli stabilimenti balneari di issare la “bandiera rossa”, non solo in caso di avverse condizioni meteorologiche, ma anche nel caso di temporanea assenza per cause di forza maggiore dell’assistente bagnante, e di informare immediatamente i bagnanti a mezzo dei diffusori sonori della momentanea situazione di pericolo. Anche l’Autorità marittima più vicina dovrà essere immediatamente informata di tale assenza.
Infine, si ritiene di dove richiamare l’attenzione su un altro aspetto legato alla sicurezza e che in passato era stato mal interpretato da alcuni operatori turistici. Quest’anno, infatti, tutte le strutture ricadenti su proprietà privata che offrono il servizio di balneazione ai loro clienti, sono obbligate, come negli anni passati, a garantire un proprio servizio di salvamento, ma, allo scopo di venire incontro alle esigenza della categoria, e grazie alla disponibilità offerta dai vari organismi coinvolti a vario titolo nella gestione del demanio marittimo, le postazioni di salvamento potranno essere posizionate sull’antistante arenile demaniale senza particolari formalità burocratiche, se non con una semplice comunicazione al Comune interessato.
Si è quindi in tal modo tutelata anche la sicurezza dei bagnanti che fruiscono di servizi offerti da strutture private distanti poche decine di metri dal mare e che in passato erano prive delle più elementari dotazioni di sicurezza.
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