Ultimo aggiornamento 17 Dicembre 2021 - 13:38
Apr 16, 2020 Redazione Attualità 0
Con una ordinanza emessa nella serata di ieri, il presidente della Regione Puglia autorizza i gestori e dipendenti di parchi acquatici e stabilimenti balneari e i titolari di concessioni demaniali marittime, previa comunicazione al prefetto, ad accedere alle strutture per gli interventi di manutenzione
I titolari, il personale dipendente e delegati terzi potranno accedere-nel pieno rispetto delle misure di contenimento- ai parchi acquatici, stabilimenti balneari e concessioni demaniali marittime, previa comunicazione al Prefetto, per lavori di manutenzione, sistemazione, pulizia, allestimento e installazioni nelle spiagge, purché non si tratti di esecuzione di nuove opere e sempre che questi lavori avvengano all’interno delle aree in concessione.
E’ questo, in sintesi, il contenuto dell’ordinanza (disponibile a questo link) firmata ieri pomeriggio dal Presidente Emiliano, la cui validità è fissata al 3 maggio prossimo, così come espresso nel DPCM del 10 aprile u.s.
Ordinanza
Art. 1 Con riferimento ai parchi acquatici, agli stabilimenti balneari e alle concessioni demaniali marittime, previa comunicazione al Prefetto, è ammesso l’accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti all’interno dell’area in concessione. È fatto obbligo di adottare ogni misura di contrasto e contenimento della diffusione del contagio negli ambienti di lavoro.
Art. 2 La presente ordinanza produce effetti fino alla data del 3 maggio 2020, termine di efficacia delle misure stabilite dal DPCM 10 aprile 2020. Sarà pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale. Viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti e ai Sindaci dei Comuni della Puglia.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
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