Ultimo aggiornamento 17 Dicembre 2021 - 13:38
Nov 05, 2020 Redazione Attualità 0
Ecco le disposizioni della zona arancione secondo il DPCM del 3 novembre 2020
Da venerdì 6 novembre la Puglia è inserita fra le aree di scenario di tipo 3 di contenimento del contagio da Covid-19, detta anche zona arancione, come disposto dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre.
Le zone arancioni sono soggette alle disposizioni inserite nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre, consultabili di seguito.
In Puglia fino al 24 novembre è inoltre sospesa l’attività didattica in presenza nelle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado salvo che per laboratori e per le esigenze di frequenza degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, secondo l’Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28 ottobre 2020.
Di seguito le disposizioni della zona arancione, secondo il DPCM del 3 novembre 2020:
– Divieto di circolazione dalle 22 alle 5, salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative o comprovate necessità
– Divieto di ingresso e uscita dalla regione e divieto di circolazione in un comune diverso da quello di residenza salvo che per motivi di salute, esigenze lavorative, comprovate necessità, per rientrare nel proprio domicilio, assicurare la didattica in presenza o usufruire di servizi non presenti nel proprio comune
– Chiusura degli esercizi commerciali all’interno centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, salvo farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi, edicole
– Regolare attività di farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi, edicole
– Corsi di formazione pubblici e privati a distanza salvo per medici e attività di formazione ministeriale
– Raccomandazione di ricorrere al lavoro agile (smart working) nella percentuale più alta possibile
– Sospensione delle prove concorsuali preselettive e scritte, pubbliche e private salvo per il personale sanitario, protezione civile e abilitazione professionale
– Mezzi di trasporto locali e regionali al 50% della capienza
– Attività di ristorazione consentite solo con consegna a domicilio e, fino alle 22, asporto. Divieto di consumazione al tavolo, al banco o nelle adiacenze del locale. Regolare attività per le mense e la somministrazione di cibo e bevande in autostrade, ospedali e aeroporti
– Chiusura di palestre, piscine, centri benessere, centri termali, impianti sciistici. Consentita l’attività motoria all’aperto presso centri sportivi e le attività riabilitative e terapeutiche
– Regolare attività dei servizi alla persona (barbieri, parrucchieri, estetisti)
– Chiusura di musei, cinema, teatri, centri sociali e ricreativi
– Chiusura di sale giochi, sale scommesse, bingo e casinò anche all’interno di locali adibiti ad attività differente
– Chiusura di parchi tematici e di divertimento, salve attività ricreative, ludiche ed educative
– Sospensione di eventi, congressi, spettacoli dal vivo, discoteche
– Consentiti eventi sportivi riconosciuti dal Coni e dal Comitato italiano paralimpico a porte chiuse
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