Ultimo aggiornamento 17 Dicembre 2021 - 13:38
Mag 17, 2020 Redazione Il resto dell'Italia 0
Il provvedimento conferma il calendario delle riaperture annunciato sabato dal presidente del Consiglio, ma alle Regioni e alle Province autonome è data delega di stabilire date diverse in base alla situazione epidemiologica
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri (Dpcm) che specifica le riaperture a partire dal 18 maggio, nell’ambito della fase 2 della lotta al coronavirus.
Che cosa stabilisce? Il governo, d’intesa con le Regioni, ha permesso l’apertura delle attività produttive, con una delega però alle Regioni e alle province autonome che «possono stabilire una diversa data in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori».
Il provvedimento conferma il calendario delle riaperture di cui il premier aveva parlato sabato sera in conferenza stampa a partire dal 18 maggio 2020 fino al 15 giugno 2020. Gli ultimi ad aprire — secondo le norme contenute nel decreto, e salvo deroghe contenute in norme regionali — saranno cinema e teatri, per i quali rimarranno i vincoli anti-assembramento di massimo 200 persone negli spazi chiusi e mille all’aperto.
I centri benessere restano chiusi. Rimangono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.
Le regole per bar e ristoranti. Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni con le linee guida, i protocolli e le linee guida adottati dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive.
I protocolli o linee guida riguardano in ogni caso:
1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l’accesso dei fornitori esterni;
5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.
I viaggi all’estero permessi. A decorrere dal 3 giugno 2020, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:
a) Stati membri dell’Unione Europea;
b) Stati parte dell’accordo di Schengen;
c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
d) Andorra, Principato di Monaco;
e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano. Qui l’approfondimento a cura della redazione Esteri.
I viaggi vietati. Dal 3 al 15 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli indicati salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Cinema e teatri. Dal 15 giugno 2020 gli spettacoli con la presenza di pubblico in sale teatrali, sale da concerto e in altri spazi anche all’aperto, nonché le proiezioni cinematografiche sono svolti solo con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di spettatori di seguito indicati:
a) 1000 persone per spettacoli all’aperto;
b) 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Ecco il testo del decreto
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