Ultimo aggiornamento 17 Dicembre 2021 - 13:38
Nov 04, 2020 Redazione Il resto dell'Italia, Notizie 0
Nelle zone rosse e arancioni si applicheranno misure più restrittive che avranno validità di 15 giorni con possibilità di modifica delle fasce in base all’andamento epidemiologico. La Puglia è nella zona arancione
Il premier Giuseppe Conte, in tarda notte, ha firmato il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che contiene le nuove misure per il contenimento della diffusione del COVID-19. Dal 6 novembre al 3 dicembre l’Italia sarà dunque divisa in tre aree: zone rosse, arancioni, e gialle a seconda del livello di rischio. La zona gialla, quindi, sostituisce la verde di cui si era parlato fino a questo momento. Alcune misure riguarderanno tutto il territorio nazionale mentre altre saranno applicate in base alla zona di contagio in cui rientra una regione.
La collocazione delle regioni nelle varie fasce è stata decisa dal ministro della Salute, sentiti i governatori, sulla base di 21 parametri tra i quali vi sono il numero dei casi sintomatici, i ricoveri, i casi nelle Rsa, la percentuale di tamponi positivi, il tempo medio tra sintomi e diagnosi, il numero di nuovi focolai, l’occupazione dei posti letto sulla base dell’effettiva disponibilità.
Le Regioni sono state catalogate nel modo seguente:
In zona rossa (livello di rischio 4) entrano Piemonte, Lombardia, Calabria, Valle d’Aosta.
In zona arancione (livello di rischio 3) entrano Puglia e Sicilia.
In zona gialla entrano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Prov. di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto.
MISURE NAZIONALI, OVVERO VALIDE IN TUTTE LE REGIONI
Stop a spostamenti serali. Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
Strade e piazze. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico.
Ristorazione. Confermata la chiusura alle 18 per tutti i bar e ristoranti con limite massimo di 4 persone per tavolo.
Pubblica amministrazione. Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato
b) adotta nei confronti dei dipendenti fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale
c) deve essere disposta una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario.
Sospese in presenza prove preselettive e selettive concorsi pubblici. Non sarà possibile lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.
Scuola. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispostivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina (le misure per la scuola sono disponibili a questo link).
Tpl. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.
Mostre e musei. Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
Chiusura centri commerciali. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Sale giochi. Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
Sport consentiti. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli
MISURE REGIONALI DIFFERENZIATE SULLA BASE DEL MONITORAGGIO DEI DATI EPIDEMIOLOGICI
Con ordinanza del ministro della Salute, adottata sentiti i presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario intermedio” o “di massima gravità” e con un livello di rischio “alto”. Il ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale verifica il permanere dei presupposti di appartenenza allo scenario intermedio o di massima gravità. Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre il 3 dicembre, data di scadenza del Dpcm appena approvato
MISURE PER LE REGIONI IN ZONA ARANCIONE CHE SI AGGIUNGONO ALLE MISURE NAZIONALI
A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale delle ordinanze, nelle Regioni individuate nello scenario intermedio, che definiamo zone arancioni, scattano questi ulteriori obblighi e limitazioni
Spostamenti e autocertificazioni. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute e di urgenza, da giustificare sempre con il modulo di autocertificazione. Sono consentiti spostamenti per partecipare alla didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione.
Ristorazione. Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering. È consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.
Servizi alla persona. Restano aperte le attività di parrucchieri, barbieri, estetisti.
MISURE PER LE REGIONI IN ZONA ROSSA, CHE SI AGGIUNGONO ALLE MISURE NAZIONALI
A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale delle ordinanze, nelle Regioni individuate nello scenario caratterizzato da “massima gravità” e da un “livello di rischio alto”, che definiamo zone rosse, scattano questi ulteriori obblighi e limitazioni.
Spostamenti e autocertificazioni. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori e all’interno di essi, salvo che per spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute, di urgenza, sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione. È sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione, residenza.
Negozi chiusi. Sono chiusi i negozi a eccezione di alcune categorie: tra gli altri, alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, negozi per bambini e neonati, fiorai, negozi di biancheria, negozi di giocattoli, librerie, cartolerie, negozi di prodotti informatici, articoli sportivi, calzature, ottici, negozi di ferramenta, lavanderie, profumerie, parrucchieri e barbieri. Sono chiusi i mercati non alimentari.
Ristorazione. Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio o, fino alle 22, con asporto e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Scuola e università. A eccezione della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche, si svolgono esclusivamente a distanza. Con l’eccezione delle attività di laboratorio. È sospesa l’attività in presenza di università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
Sport e attività motoria. Sono sospese le attività sportive anche nei centri all’aperto. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. È consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro, con obbligo di indossare la mascherina. È consentito svolgere attività sportiva all’aperto in forma individuale.
Smart working. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili, anche in ragione della gestione dell’emergenza.
Servizi alla persona. “Sono sospese le attività inerenti servizi alla persona”, anche se da quest’ultimo punto non viene più indicato che chiuderanno parrucchieri, barbieri, estetisti.
IL TESTO INTEGRALE DEL NUOVO DPCM È DISPONIBILE A QUESTO LINK
Dic 16, 2021 0
Dic 07, 2021 0
Dic 03, 2021 0
Dic 01, 2021 0
Nov 08, 2021 0
Set 16, 2021 0
Set 15, 2021 0
Ago 09, 2021 0
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.